DIOCESI CONCORDIA-PORDENONE
SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI
STATUTO
Art. 1 – Istituzione.
È istituito nella chiesa di Concordia-Pordenone il Servizio diocesano per la tutela dei minori (S.D.T.M.), alla luce di quanto stabilito nel Motu Proprio “Vos estis lux mundi” di Papa Francesco del 7 maggio 2019 e nelle Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana del 24 giugno 2019.
Art. 2 – Compiti.
Compiti del S.D.T.M. sono:
– promuovere una cultura del benessere e della sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili all’interno delle strutture e delle comunità ecclesiali;
– collaborare alla formazione di sacerdoti, operatori pastorali ed educatori corresponsabili nel comune impegno per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
– offrire uno spazio di ascolto e sostegno alle persone che vivono situazioni di sofferenza provocate da comportamenti di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posti in violazione del proprio stato e del proprio ufficio, in ambito morale o di governo;
– studiare e approfondire le questioni di carattere psicologico, pedagogico, pastorale e giuridico (canonico e civile) implicate.
A tali fini il Servizio organizza attività di formazione e informazione rivolte alle varie componenti del mondo ecclesiale, per sensibilizzare sul tema i diversi ambiti della realtà diocesana; sostiene le Parrocchie, le associazioni, i gruppi ecclesiali per favorire un’adeguata attenzione nella selezione e formazione degli operatori pastorali e nel programmare le attività che coinvolgono i minori e i soggetti vulnerabili; collabora con enti ed istituzioni del territorio che operano nel campo del benessere e della tutela dei minori; mette a disposizione delle persone che intendessero inoltrare segnalazioni relative a comportamenti in grado di configurare ipotesi di abuso, avvenute in un contesto ecclesiale, un Centro di ascolto e informazione gestito da un “Responsabile”.
– promuovere una cultura del benessere e della sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili all’interno delle strutture e delle comunità ecclesiali;
– collaborare alla formazione di sacerdoti, operatori pastorali ed educatori corresponsabili nel comune impegno per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
– offrire uno spazio di ascolto e sostegno alle persone che vivono situazioni di sofferenza provocate da comportamenti di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posti in violazione del proprio stato e del proprio ufficio, in ambito morale o di governo;
– studiare e approfondire le questioni di carattere psicologico, pedagogico, pastorale e giuridico (canonico e civile) implicate.
A tali fini il Servizio organizza attività di formazione e informazione rivolte alle varie componenti del mondo ecclesiale, per sensibilizzare sul tema i diversi ambiti della realtà diocesana; sostiene le Parrocchie, le associazioni, i gruppi ecclesiali per favorire un’adeguata attenzione nella selezione e formazione degli operatori pastorali e nel programmare le attività che coinvolgono i minori e i soggetti vulnerabili; collabora con enti ed istituzioni del territorio che operano nel campo del benessere e della tutela dei minori; mette a disposizione delle persone che intendessero inoltrare segnalazioni relative a comportamenti in grado di configurare ipotesi di abuso, avvenute in un contesto ecclesiale, un Centro di ascolto e informazione gestito da un “Responsabile”.
Art. 3 – Struttura.
La struttura del Servizio è costituita da:
– Un Referente diocesano
– Un Gruppo di lavoro
– Un Responsabile del Centro di ascolto e informazione
– Un Referente diocesano
– Un Gruppo di lavoro
– Un Responsabile del Centro di ascolto e informazione
Art. 4 – Referente diocesano.
Il Referente diocesano, nominato dal Vescovo con incarico triennale rinnovabile, ha il compito di:
a) collaborare strettamente con l’Ordinario diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
b) fare da riferimento locale al Servizio Regionale tutela minori, del quale è membro di diritto;
c) proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
d) assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi;
e) coordinare l’attività del S.D.T.M., convocare e moderare le riunioni del gruppo di lavoro, tenere i contatti con il Responsabile del Centro di ascolto e informazione;
f) Redigere annualmente una relazione sulle attività svolte dal S.D.T.M..
La funzione di Referente diocesano può essere svolta contestualmente da due persone.
a) collaborare strettamente con l’Ordinario diocesano nell’adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili;
b) fare da riferimento locale al Servizio Regionale tutela minori, del quale è membro di diritto;
c) proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali;
d) assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell’ascolto e nell’accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi;
e) coordinare l’attività del S.D.T.M., convocare e moderare le riunioni del gruppo di lavoro, tenere i contatti con il Responsabile del Centro di ascolto e informazione;
f) Redigere annualmente una relazione sulle attività svolte dal S.D.T.M..
La funzione di Referente diocesano può essere svolta contestualmente da due persone.
Art. 5 – Gruppo di lavoro.
Il Gruppo di lavoro è formato da persone esperte in campo educativo, psicologico, giuridico, (canonico e civile) e pastorale, che collaborano con il Referente diocesano nella programmazione e nell’organizzazione delle attività svolte dal Servizio. I componenti del gruppo di lavoro sono nominati dall’Ordinario, su proposta del Referente del Servizio, con incarico di durata triennale e rinnovabile. Essi sono tenuti al segreto e al rispetto della privacy riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta dal Servizio. Agli incontri del Gruppo di lavoro possono essere invitate ad hoc anche altre figure professionali per prestare consulenze specifiche.
Art. 6 – Responsabile del Centro di ascolto e informazione.
Il S.D.T.M. attiva un Centro di ascolto e informazione per la ricezione di segnalazioni riguardanti comportamenti che possano configurare ipotesi di abuso su minori o adulti vulnerabili avvenute in un contesto ecclesiale, quale primo contatto con persone coinvolte direttamente o indirettamente. Esso è gestito da un Responsabile, indipendente dalla gerarchia ecclesiastica, laico, dotato di un’adeguata formazione e di competenze relazionali e comunicative. Viene nominato dall’Ordinario su proposta del Referente diocesano, con incarico triennale rinnovabile ed è a disposizione delle persone che si rivolgono a lui per accoglierle, ascoltarle, accompagnarle e concordare i passi da compiere.
L’attività svolta dal Responsabile e il funzionamento del Centro di ascolto e informazione sono disciplinati da un apposito Regolamento volto a garantire trasparenza e prontezza di risposta.
L’attività svolta dal Responsabile e il funzionamento del Centro di ascolto e informazione sono disciplinati da un apposito Regolamento volto a garantire trasparenza e prontezza di risposta.
Art. 7 – Sede.
La sede del S.D.T.M. è situata presso la Curia diocesana in via Revedole 1, Pordenone.