Avviso per le Parrocchie

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Il giorno 6 aprile è entrato in vigore il D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di attuazione della Direttiva Europea n. 93 del 13.12.2011 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
L’art. 2 di tale decreto legislativo dispone che “colui che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori debba preventivamente richiedere il certificato penale rilasciato dal Casellario Giudiziale prevedendo per i trasgressori una sanzione da € 10.000,00 ad € 15.000,00”. La formulazione della norma di legge – come esposta – ha sollevato dubbi interpretativi.
Nel tentativo di chiarire la portata dell’obbligo è intervenuto il Ministero della Giustizia con due distinte note (nota n. 1 e nota n. 2) del proprio Ufficio legale e con una Circolare precisando che:
–       “l’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intende avvalersi dell’opera di terzi (…) si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”:
–       “per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
–       nelle more della messa a punto di un certificato che contenga solo le informazioni richieste dall’art. 25 bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (introdotto appunto dal D. Lgs. 39/2014) “gli uffici locali del casellario presso la Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell’interessato, l’attuale certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 25 del T.U.”

Alla circolare sono allegati i moduli per la richiesta del certificato e per l’acquisizione del consenso dell’interessato.
La Conferenza Episcopale Italiana è a sua volta intervenuta con una propria nota  con la quale ha precisato che: “sembra potersi ritenere che tale espressione escluda dall’ambito di applicazione della norma tutta una serie di rapporti che non possono propriamente qualificarsi come lavorativi e che trovano frequente riscontro nell’ambito degli enti ecclesiastici, quali ad esempio quelli che coinvolgono i soggetti impegnati nelle attività di catechesi ovvero di educazione cristiana o simili”.
Alla luce di tali chiarimenti si ritiene che Parrocchie ed Enti ecclesiastici, allo stato, possano attenersi alle seguenti modalità applicative della normativa introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39:
a)     il certificato di cui all’art. 25 bis del T.U 14.11.2002 n. 313 dovrà essere richiesto solo per l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in senso stretto e non invece per i volontari e per i lavoratori già in forza