Regolamento

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DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE

SERVIZIO DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI


REGOLAMENTO PER LA RICEZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ABUSI

   1) Il Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori (S.D.T.M.) mette a disposizione delle persone che intendessero inoltrare segnalazioni relative a comportamenti in grado di configurare ipotesi di abuso, avvenute in un contesto ecclesiale, un Centro di ascolto e informazione gestito da un “Responsabile del Centro di ascolto” (R.C.A.).


   2)
Il primo contatto con il R.C.A. può avvenire attraverso linea telefonica dedicata o indirizzo e-mail riservato, entrambi indicati nel sito web della Diocesi di Concordia-Pordenone. Il R.C.A. concorda con il segnalante un primo incontro, durante il quale ascolta la persona al fine di far emergere gli elementi che permettano un’accurata valutazione del caso, assicurando accoglienza, ascolto competente e accompagnamento rispettoso.
 
   3) All’inizio del primo incontro il R.C.A. consegna per conoscenza al segnalante una copia del presente regolamento e rende le informazioni sul trattamento dei dati personali relative all’accesso al Servizio Diocesano, con le modalità stabilite nel Manuale sulla gestione dei dati personali e relativi allegati, al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati da parte di tutti i soggetti presenti all’incontro.
 
   4) L’accoglienza presso il Centro di ascolto è gratuita. I minori vengono sempre ascoltati alla presenza dei genitori o di un solo genitore con il consenso scritto dell’altro. Tutti i soggetti segnalanti e i loro accompagnatori vengono identificati dal R.C.A. mediante visione di un loro documento d’identità in corso di validità e annotazione dei relativi estremi nel verbale dell’incontro.
 
   5) La persona segnalante viene informata della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato e del fatto che la procedura canonica – indipendente ed autonoma rispetto a quella civile – non intende in alcun modo sostituirsi ad essa.

   6) A chi effettua la segnalazione non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa.
 
   7) Il R.C.A. comunica al segnalante che le informazioni ricevute verranno condivise con il Referente diocesano del Servizio, con i membri del Gruppo di lavoro e, se del caso, con l’Ordinario diocesano e che ci saranno successivi colloqui, da fissarsi sempre attraverso la suddetta linea telefonica o indirizzo e-mail, per precisare i passi da compiere. In caso di mancata presentazione dell’interessato al primo o a uno dei successivi appuntamenti, il R.C.A. proverà a contattare l’interessato per verificare la volontà di fissare un nuovo incontro.
 
   8) Il segnalante, in occasione del primo incontro, viene informato del fatto che i membri del S.D.T.M. sono tenuti al segreto ministeriale su quanto viene loro esposto; il R.C.A. concorda con gli interessati le modalità di trasmissione all’Ordinario diocesano delle informazioni ricevute, alla luce di quanto stabilisce al riguardo l’art. 3 del Motu Proprio “Vos estis lux mundi” di Papa Francesco del 07.05.2019.
 
  9) Il Servizio non prende in considerazione le segnalazioni anonime, che verranno tuttavia conservate affinché, qualora le stesse risultassero plurime e univoche, potrebbero comunque essere oggetto di discussione all’interno del Gruppo di lavoro e/o di eventuale comunicazione all’Ordinario diocesano.
 
10) Il R.C.A. comunica la segnalazione ricevuta al Referente diocesano del Servizio; insieme a lui e, se del caso, ai componenti del Gruppo di lavoro viene valutata la possibile fondatezza di quanto emerso e vengono affrontate le diverse questioni sottese alla segnalazione.
 
11) Nel successivo colloquio con il segnalante, che può avvenire anche alla presenza di un altro componente del Gruppo di lavoro, il R.C.A. chiarisce e concorda con l’interlocutore i passi opportuni da intraprendere.
 
12) Per ogni colloquio svolto viene stilato un verbale cartaceo, possibilmente sottoscritto da tutte le persone presenti per presa visione e conferma di quanto verbalizzato.
 
13) Qualora la segnalazione risulti non manifestamente infondata secondo la valutazione del Responsabile del Centro di ascolto, del Referente diocesano del Servizio e di quanti l’hanno esaminata, essa viene portata a conoscenza dell’Ordinario diocesano che procede secondo quanto previsto dall’Ordinamento canonico.
 
14) Ogni segnalazione non anonima viene inserita in un fascicolo identificato tramite un codice alfanumerico privo di riferimenti a nomi di persone o luoghi, destinato alla conservazione in forma riservata di tutti i testi scritti relativi alla medesima segnalazione.
 
15) Gli incontri delle persone segnalanti con il Responsabile del Centro di ascolto si tengono nei locali del Consultorio familiare Noncello, in via Fratelli Bandiera 40, a Pordenone.